Art. 5
In vigore dal 3 ott 1907
La scuola comprende un corso normale della durata di tre anni e fornisce insegnamenti teorici e tecnici con lo scopo di preparare con esercitazioni pratiche in apposite officine abili operai per le industrie meccaniche, fabbrili ed elettrotecniche.
Gl'insegnamenti teorici e tecnici suo serali e comprendono la lingua italiana; l'aritmetica; le nozioni di geometria; la calligrafia; il disegno lineare; il disegno industriale, ornamentale e geometrico; gli elementi di meccanica, e tecnologia; il disegno di macchine; la fisica elementare e l'elettrotecnica.
Le esercitazioni pratiche sono diurne e si compiono nelle seguenti officine:
a) una officina meccanica per gli allievi fucinatori, tornitori e congegnatori;
b) una officina elettrica per gli allievi elettricisti.
La scuola ha pure un gabinetto con modelli ed apparati relativi alla meccanica, alla tecnologia ed alla fisica, un archivio di disegni ed una biblioteca.
Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti come pure altri corsi ed altre sezioni, officine e laboratori, con decreto ministeriale, sentita la giunta di vigilanza e previo accordo con gli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-28;347#art-5