Art. 9
In vigore dal 5 apr 1907
Il ministro sceglie il presidente fra i componenti della Giunta, questa elegge nel suo seno il segretario.
Il presidente rappresenta la scuola e provvede alla esecuzione delle deliberazioni della Giunta di vigilanza. Egli riferisce al Ministero, almeno ogni trimestre, sull'andamento generale della scuola e sulle deliberazioni della Giunta.
Queste dovranno essere trascritte in apposito registro, insieme ai processi verbali di ogni adunanza della Giunta.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-12-20;515#art-9