Art. 7

In vigore dal 5 apr 1907
All'allievo che abbia compiuto il corso della scuola e superato l'esame finale vien rilasciato un certificato di licenza, nelle forme stabilite dal regolamento di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-12-20;515#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo