Art. 5
In vigore dal 5 apr 1907
La scuola ha un'unica sezione con un corso preparatorio di un anno e un corso normale della durata di due anni.
Nella scuola s'impartiscono i seguenti insegnamenti;
a) lingua italiana, storia e geografia, nozioni d'igiene;
b) aritmetica, geometria e contabilità;
c) elementi di fisica, di chimica, di scienze naturali e di agraria;
d) disegno geometrico, ornamentale e costruttivo, elementi di meccanica, tecnologia costruttiva, elementi di economia industriale;
Potranno essere aggiunti alla scuola nuovi insegnamenti, altri corsi ed altre sezioni, come pure officine e laboratori, con decreto Ministeriale, sentita la Giunta di vigilanza e previo accordo cogli enti contribuenti per quanto riguarda la spesa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-12-20;515#art-5