Art. 2
In vigore dal 5 apr 1907
Alle spese annue di mantenimento della scuola concorrono mediante contributi fissi:
a) il Ministero d'agricoltura, industria e commercio con L. 800;
b) il comune di Vicoforte con L. 850;
c) la Camera di commercio di Cuneo con L. 100;
d) la sezione agraria di Vicoforte con L. 100;
e) la nuova Società agricolo-operaia con L. 100;
f) la Cassa rurale di Vicoforte con L. 50.
I contributi sopra saranno proporzionalmente accresciuti a carico di ciascuno degli enti sopra nominati, nella misura che in avvenire si renderà necessaria per la esecuzione delle disposizioni contenute nell' del presente R. decreto, sempre che il bilancio della scuola non possa sostenere la maggiore spesa.
I contributi stessi continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti in caso di scioglimento della scuola nella misura che sarà necessaria per adempiere agli obblighi derivanti dall' ed agli impegni regolarmente assunti dalla scuola disciolta e fino a tanto che tali obblighi ed impegni non sieno stati soddisfatti.
Il comune di Vicoforte assume a proprio carico quelle somme di contributo che ciascuno degli enti indicati alle lettere c), d), e) ed f) credesse in qualunque tempo di non più concedere alla scuola, come pure gli altri oneri derivanti dal presente articolo, che gli enti medesimi non intendessero di sostenere.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-12-20;515#art-2