Art. 14

In vigore dal 5 apr 1907
Il direttore, gli insegnanti e i capi di laboratorio sono nominati in seguito a pubblico concorso aperto dal ministro ovvero in proposta della Giunta di vigilanza. Il direttore può però essere scelto dal ministro fra il personale insegnante. Delle Commissioni giudicatrici dei concorsi fa parte un rappresentante della Giunta di vigilanza. Il direttore, come pure gli insegnanti ed i capi di laboratorio sono nominati reggenti in via di esperimento per due anni; i medesimi sono promossi titolari, se nel detto periodo di tempo avranno fatto buona prova. Per le vacanze che si verificassero in corso d'anno scolastica, il Ministero provvederà alla sostituzione con incarichi temporanei. Per gli insegnamenti determinati dalla tabella come aventi carattere speciale o complementare, il Ministero potrà provvedere con incarichi annuali, da affidarsi a persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia in scuole di egual grado e che abbiano inoltre dato buona prova nel loro insegnamento. La nomina dei reggenti, degli incaricati e dei capi di laboratorio, è fatta con decreto Ministeriale, la promozione a titolare del direttore e dei professori con decreto Reale. Il personale amministrativo e di servizio è nominato dalla Giunta di vigilanza coll'approvazione del Ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-12-20;515#art-14

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