Art. 15

In vigore dal 5 apr 1907
È ammesso il passaggio del personale direttivo ed insegnante dei capi di laboratorio da questa scuola ad un'altra e viceversa, quando entrambe sieno della stessa natura e di egual grado ed i funzionari da trasferirsi sieno stati nominati con decreto Reale o Ministeriale. Perché i passaggi di cui al presente articolo possano verificarsi, occorre inoltre che gli interessati ne facciano domanda al Ministero e le Giunte di vigilanza delle due scuole esprimano parere favorevole. I passaggi stessi sono, a seconda dei casi, ordinati con decreto Reale o Ministeriale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-12-20;515#art-15

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