Art. 13
In vigore dal 5 apr 1907
Il numero degli insegnanti e del personale tutto della scuola e dei laboratori, come pure i loro stipendi, saranno determinati da una pianta organica approvata dal ministro, sentito il parere della Giunta di vigilanza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-12-20;515#art-13