II convenzione

Art. 6

In vigore dal 18 mar 1906
Nel caso che i coniugi non siano ammessi a proporre domanda di divorzio o di separazione personale nel paese dove hanno il loro domicilio, possono nondimeno, l'uno e l'altro, rivolgersi alla giurisdizione competente di queste paese, per sollecitare le disposizioni provvisorie prevedute dalla legislazione locale, in vista della cessazione della vita comune. Queste disposizioni saranno mantenute se nel termine di un anno siano confermate dalla giurisdizione nazionale; esse non avranno efficacia più a lungo di quanto permetta la legge del domicilio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-6-2

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