II convenzione

Art. 11

In vigore dal 18 mar 1906
Gli Stati non firmatari, che furono rappresentati alla III Conferenza di diritto internazionale privato, sono ammessi ad aderire puramente e semplicemente alla presente Convenzione. Lo Stato che desidera aderire notificherà, non più tardi del 31 dicembre 1904, la sua intenzione con un atto che sarà depositato negli archivi del Governo dei Paesi Bassi. Questo ne manderà copia, certificata conforme, per via diplomatica, a ciascuno degli Stati contraenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-11-2

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