II convenzione
Art. 7
In vigore dal 18 mar 1906
Il divorzio e la separazione personale pronunciati da un tribunale competente a termini dell', saranno riconosciuti dovunque, purchè le clausole della presente Convenzione sieno state osservate, e nel caso che la sentenza sia stata pronunciata in contumacia purchè il convenuto sia stato citato in conformità delle disposizioni speciali richieste dalla sua legge nazionale per il riconoscimento delle sentenze straniere.
Saranno del pari riconosciuti dovunque il divorzio e la separazione personale pronunciati da una giurisdizione amministrativa, se la legge di ciascuno dei coniugi riconosce questo divorzio e questa separazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-7-2