II convenzione
Art. 4
In vigore dal 18 mar 1906
La legge nazionale indicata agli articoli procedenti non può essere invocata, per attribuire a un fatto avvenuto quando i coniugi o uno di essi avevano una cittadinanza diversa, il carattere di una causa di divorzio o di separazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-4-2