II convenzione

Art. 1

In vigore dal 18 mar 1906
II. CONVENZIONE per regolare i conflitti di leggi e di giurisdizione in materia di divorzio e di separazione personale. Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico, Sua Maestà l'Imperatore d'Austria, Re di Boemia, ecc., ecc. e Re Apostolico d'Ungheria, Sua Maestà il Re dei Belgi, Sua Maestà il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, duca di Nassau, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà il Re di Portogallo e delle Algarve, ecc., ecc., Sua Maestà il Re di Rumania, Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia in nome della Svezia, e il Consiglio federale svizzero: Desiderando stabilire disposizioni comuni per regolare i conflitti di leggi e di giurisdizione in materia di divorzio e di separazione personale. Hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno nominato loro plenipotenziari: (Seguono i nomi dei plenipotenziari). I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti; . I coniugi non possono proporre domanda di divorzio se non quando il divorzio sia ammesso, tanto dalla loro legge nazionale, quanto dalla legge del luogo dove la domanda è proposta. Lo stesso principio vale per la separazione personale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-1-2

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