I convenzione
Art. 8
In vigore dal 18 mar 1906
La presente Convenzione si applica soltanto ai matrimoni celebrati nel territorio degli Stati contraenti, fra persone delle quali una almeno appartenga a uno di questi Stati.
Nessuno Stato è obbligato dalla presente Convenzione ad applicare una legge che non sia quella di uno degli Stati contraenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-8