I convenzione

Art. 7

In vigore dal 18 mar 1906
Il matrimonio nullo, quanto alla forma, nel paese dove fu celebrato, potrà tuttavia essere riconosciuto come valido negli altri paesi, se la forma prescritta dalla legge nazionale di ciascuna delle parti è stata osservata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-7

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