I convenzione
Art. 6
In vigore dal 18 mar 1906
Sarà riconosciuto dovunque come valido, quanto alla forma, il matrimonio celebrato davanti ad un agente diplomatico o consolare, in conformità della sua legislazione, purchè nessuna delle parti contraenti appartenga allo Stato dove il matrimonio fu contratto e purchè questo Stato non vi si opponga.
Esso non può opporvisi, quando si tratti di un matrimonio contrario alle sue leggi a causa di un matrimonio anteriore o di un ostacolo di ordine religioso.
La riserva del secondo alinea dell' è applicabile ai matrimoni diplomatici o consolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-6