I convenzione
Art. 2
In vigore dal 18 mar 1906
La legge del luogo della celebrazione può vietare i1 matrimonio degli stranieri, che fosse contrario alle sue disposizioni concernenti:
1° i gradi di parentela o di affinità per i quali esiste un divieto assoluto;
2° il divieto assoluto di matrimonio fra i colpevoli dell'adulterio a causa del quale il matrimonio di uno di essi è stato sciolto;
3° il divieto assoluto di matrimonio fra le persone condannate per avere attentato di concerto alla vita del coniuge di una di esse.
Il matrimonio celebrato contro uno dei divieti enunciati precedentemente non sarà nullo, purchè sia valido secondo la legge indicata all'°.
Salvo l'applicazione del 1° alinea dell' della presente Convenzione, nessuno Stato contraente è obbligato a far celebrare un matrimonio che sarebbe contrario alle sue leggi a causa di un matrimonio anteriore o di un ostacolo d'ordine religioso. La violazione di un impedimento di questa specie non potrebbe avere per conseguenza la nullità del matrimonio nei paesi diversi da quello dove fu celebrato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-2