I convenzione
Art. 1
In vigore dal 18 mar 1906
I.
CONVENZIONE per regolare i conflitti di leggi in materia di matrimonio.
Sua Maestà l'Imperatore di Germania, Re di Prussia, in nome dell'Impero germanico, Sua Maestà l'Impratore d'Austria, Re di Boemia, ecc., ecc. e Re Apostolico d'Ungheria, Sua Maestà il Re dei Belgi, Sua Maestà il Re di Spagna, il Presidente della Repubblica francese, Sua Maestà il Re d'Italia, Sua Altezza Reale il Granduca di Lussemburgo, Duca di Nassau, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Sua Maestà il Re del Portogallo e delle Algarve, ecc., ecc., Sua Maestà il Re di Rumania, Sua Maestà il Re di Svezia e Norvegia, in nome della Svezia e il Consiglio Federale Svizzero:
Desiderando stabilire disposizioni comuni per regolare i conflitti di leggi relativamente alle condizioni per la validità del matrimonio.
Hanno risoluto di concludere una Convenzione a questo fine, ed hanno nominato loro plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari).
I quali, dopo essersi comunicati i rispettivi pieni poteri, che furono trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nelle disposizioni seguenti:
.
Il diritto di contrarre matrimonio è regolato dalla legge nazionale di ciascuno dei futuri coniugi, a meno che una disposizione di questa legge non si riferisca espressamente a una leggo diversa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-1