Art. 4
II convenzione

Art. 4

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In vigore dal 18 mar 1906
La legge nazionale indicata agli articoli procedenti non può essere invocata, per attribuire a un fatto avvenuto quando i coniugi o uno di essi avevano una cittadinanza diversa, il carattere di una causa di divorzio o di separazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-18;37#art-ic-4-2