Art. 10
In vigore dal 25 nov 1905
Tutti i professori titolari, reggenti ed incaricati fanno parte del Collegio dei professori, che è presieduto dal direttore.
Il Collegio dà parere sulle questioni attinenti agli studi, e delibera su quanto riguarda la disciplina.
Spetta al direttore di dare esecuzione alle deliberazioni del Collegio dei professori.
Il regolamento stabilirà i casi, in cui le deliberazioni del Collegio dei professori dovranno essere sottoposte, prima di aver esecuzione, all'approvazione del Ministero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-10-15;326#art-10