Art. 12
In vigore dal 25 nov 1905
Il direttore, i professori titolari e reggenti ed il personale amministrativo della scuola saranno ammessi a fruire del trattamento di riposo stabilito a favore degli insegnanti delle scuole industriali e commerciali dipendenti dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Il personale inserviente sarà assicurato alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, per tutto il tempo durante il quale il detto personale rimarrà in servizio.
La scuola contribuirà al trattamento di riposo ed alle assicurazioni di cui sopra con una quota annuale che sarà determinata da apposito regolamento, il quale stabilirà altresì le ritenute a carico del personale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-10-15;326#art-12