Art. 11

In vigore dal 25 nov 1905
Il direttore ed il personale insegnante ed amministrativo sono nominati in seguito a pubblico concorso, ad eccezione dei professori incaricati, che sono scelti dal ministro fra le persone che abbiano i titoli legali di abilitazione ad insegnare la relativa materia nelle scuole secondarie di egual grado e che abbiano inoltre dato buone prove nell'insegnamento. Il personale di servizio è pure scelto dal ministro. Il direttore ed i professori titolari sono nominati con decreto Reale; i professori reggenti, gli incaricati ed il personale amministrativo sono nominati con decreto Ministeriale. La direzione della scuola potrà essere affidata con decreto Ministeriale ad uno dei professori titolari della scuola stessa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-10-15;326#art-11

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