Art. 13
In vigore dal 25 nov 1905
Gli enti locali contribuenti hanno facoltà di mandare un rappresentante ad assistere agli esami, di promuovere conferenze, col Ministero di agricoltura, industria e commercio, per questioni relative all'andamento didattico ed amministrativo della scuola, di avere annualmente copia della relazione del direttore sui risultati di essa e copia del conto consuntivo, dopo che sarà stato approvato dal Ministero.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-10-15;326#art-13