Art. 5
In vigore dal 25 nov 1905
Il Ministero di agricoltura, industria e commercio, stabilirà la ripartizione degli insegnamenti nei vari anni di corso, e ne determinerà i programmi e gli orari, sentito il Collegio dei professori.
Agli insegnamenti, di cui all', altri potranno essere aggiunti con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentita la Commissione di vigilanza.
Potranno pure, con decreto Reale, essere istituiti nella scuola altri corsi affini a quello commerciale e corsi superiori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-10-15;326#art-5