Art. 2

In vigore dal 25 nov 1905
La spesa per il mantenimento della scuola è sostenuta per L. 32,000 annue dal Ministero d'agricoltura, industria e commercio, per L. 20,000 annue dalla Camera di commercio di Roma e per L. 8000 annue dal comune di Roma. Sono pure destinati al mantenimento della scuola i proventi delle tasse scolastiche, ed i maggiori assegni che fossero annualmente concessi dagli enti suddetti o da altri. Nel caso in cui altri enti contribuissero nelle spese di mantenimento della scuola per una somma annua non inferiore alle lire seimila, essi avranno diritto ad essere rappresentati da un proprio delegato nella Commissione di vigilanza di cui all'articolo seguente, fino a quando concorreranno nelle spese nella misura suddetta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-10-15;326#art-2

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