Art. 3
In vigore dal 25 nov 1905
La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
Una Commissione di vigilanza ne sorveglia l'andamento amministrativo, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, di cui all'.
La Commissione è composta di due delegati del Ministero suddetto, di un delegato del Ministero degli affari esteri, di un delegato di ciascuno degli altri enti contribuenti e del direttore della scuola.
Il presidente della Commissione è scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio fra i componenti la Commissione stessa.
La Commissione nomina nel suo seno il vice presidente.
I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere rieletti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-10-15;326#art-3