Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 25 nov 1905
La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Una Commissione di vigilanza ne sorveglia l'andamento amministrativo, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, di cui all'. La Commissione è composta di due delegati del Ministero suddetto, di un delegato del Ministero degli affari esteri, di un delegato di ciascuno degli altri enti contribuenti e del direttore della scuola. Il presidente della Commissione è scelto dal ministro di agricoltura, industria e commercio fra i componenti la Commissione stessa. La Commissione nomina nel suo seno il vice presidente. I membri della Commissione durano in carica due anni e possono essere rieletti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-10-15;326#art-3