Testo unico›Capo IV
Art. 62
Art. 126 legge 30 marzo 1893, n. 173.
In vigore dal 22 ott 1904
In caso di piena o di pericolo d'inondazione, di rotte di argini, di disalveamenti od altri simili disastri, chiunque, sull'invito dell'autorità governativa o comunale, è tenuto ad accorrere alla difesa, somministrando tutto quanto è necessario e di cui può disporre, salvo il diritto ad una giusta retribuzione contro coloro cui incombe la spesa, o di coloro a cui vantaggio torna la difesa.
In qualunque caso d'urgenza, i comuni interessati, e come tali designati o dai vigenti regolamenti o dall'autorità governativa provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sempre l'anzidetto diritto, quel numero di operai, carri e bestie che verrà loro richiesto.
Dal momento che l'ufficio competente del Genio civile avrà stabilito servizio di guardia o di difesa sopra un corso d'acqua, nessuna autorità, corporazione o persona estranea al Ministero dei Lavori Pubblici potrà, senza essere chiamata o incaricata dal Genio civile, prendere ingerenza nel servizio, nè eseguire o far eseguire lavori, nè intralciare o render difficile in qualsiasi modo l'opera degli agenti governativi. Per l'ordine pubblico è sempre riservata l'azione all'autorità politica.
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