Testo unicoCapo IV

Art. 59

Art. 122 legge 30 marzo 1893, n. 173.

In vigore dal 14 nov 1962
Trattandosi di argini pubblici, i quali possono rendersi praticabili per istrade pubbliche e private, sulla domanda che venisse fatta dalle Amministrazioni o da particolari interessati, potrà loro concedersene l'uso sotto le condizioni che per la perfetta conservazione di essi argini saranno prescritte dal prefetto, e potrà richiedersi alle dette Amministrazioni o ai particolari un concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione. Allorchè le Amministrazioni o i privati si rifiutassero di assumere la manutenzione delle sommità arginali ad uso strada, o non la eseguissero dopo averla assunta, i corrispondenti tratti d'argine verranno interclusi con proibizione del transito.

Note all'articolo

  • La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-59

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