Testo unicoCapo IV

Art. 61

Art. 125 legge 20 marzo 1865, allegato F.

In vigore dal 22 ott 1904
Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, e nell'eseguimento dei lavori, cosi di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.
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