Testo unico›Capo IV
Art. 61
61 / 102Art. 125 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
Il Governo del Re stabilisce le norme da osservarsi nella custodia degli argini dei fiumi o torrenti, e nell'eseguimento dei lavori, cosi di loro manutenzione, come di riparazione o nuova costruzione; e così pure stabilisce le norme per il servizio della guardia, da praticarsi in tempo di piena, lungo le arginature, che sono mantenute a cura o col concorso dello Stato.
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