Testo unico›Capo V
Art. 65
Art. 129 legge 20 marzo 1865, allegato F.
In vigore dal 22 ott 1904
I possidenti interessati in tali lavori sono uniti in altrettanti comprensori quanti possono essere determinati dalla comunanza d'interessi e dalla divisione territoriale del Regno.
I fondi che godono del benefizio di uno scolo comune formano un solo comprensorio; se però l'estensione e le circostanze del canale cosi richiedano, lo scolo potrà essere diviso in più tronchi, ed ogni tronco avrà il suo comprensorio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-65