Testo unicoCapo V

Art. 67

Art. 131 legge 20 marzo 1865, allegalo F.

In vigore dal 22 ott 1904
La proprietà delle paludi, in quanto al suo esercizio, è sottoposta a regole particolari, e per il loro bonificamento si provvede con legge speciale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-67

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