Testo unico›Capo VI
Art. 72
Art. 144 legge 20 marzo 1865, allegato F
In vigore dal 22 ott 1904
I beni laterali ai fiumi navigabili sono soggetti alla servitù della via alzaia, detta anche d'attiraglio o di marciapiede.
Dove la larghezza di questa non è determinata da regolamenti e consuetudini vigenti, s'intenderà stabilita a metri 5. Essa, insieme alla sponda fino al fiume, dovrà dai proprietari esser lasciata libera da ogni ingombro od ostacolo al passaggio d'uomini e di bestie da tiro.
Le opere dell'adattamento e della conservazione del piano stradale sono a carico dello Stato. Però i guasti provenienti dal fatto dei proprietari del terreno saranno riparati a loro spese.
In caso che per corrosione del fiume si debba trasportare la via alzaia, lo sgombro del suolo dagli alberi e da ogni altro materiale sarà fatto a spese dello Stato, restando a disposizione del proprietario gli alberi ed i materiali medesimi:
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