Testo unico›Sez. II
Art. 54
Art. 23 legge 7 luglio 1902, n. 304.
In vigore dal 18 ago 1911
La Cassa dei depositi e prestiti, le Casse di risparmio e gli Istituti che esercitano nel Regno il credito fondiario potranno concedere mutui ai consorzi, ai comuni ed alle provincie per provvedere alle spese per opere idrauliche contemplate dalla presente legge, purchè prestino garanzie identiche a quelle stabilite per i consorzi di bonificazione e di irrigazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-54