Art. 53
Art. 22 legge 7 luglio 1902, n. 304 e art. 10 legge 30 giugno 1904, n. 293.
Le tue annotazioni
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Art. 22 legge 7 luglio 1902, n. 304 e art. 10 legge 30 giugno 1904, n. 293.
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Le province, i comuni o i consorzi di interessati possono richiedere al Ministero dei lavori pubblici di eseguire direttamente le opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria, previo parere degli organi competenti. Lo Stato versa la propria quota di spesa a mano a mano che i lavori avanzano, sulla base di certificati di nulla osta emessi dal genio civile che vigila sulle opere. Al costo effettivo del progetto approvato viene aggiunto un 12 per cento a favore del concessionario. Se il concessionario decide di anticipare i lavori e le spese prima dell'erogazione dei fondi statali, ha diritto a un interesse del 4 per cento annuo fino al rimborso.
La norma consente agli enti locali e ai consorzi di eseguire direttamente determinate opere idrauliche, regolando i contributi economici statali e incentivando l'anticipazione delle spese.
La disposizione si applica a province, comuni e consorzi di interessati che richiedono la concessione per eseguire opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria, nonché ai ministeri competenti e al genio civile.
Un consorzio di proprietari delibera in assemblea di richiedere la concessione per realizzare direttamente un'opera idraulica di 3ª categoria. Ottenuta la concessione, il consorzio anticipa i costi dei lavori e il genio civile vigila sul cantiere rilasciando i nulla osta per lo stato di avanzamento. Lo Stato provvede quindi al rimborso della propria quota con la maggiorazione del 12% sul costo e il 4% di interessi per le somme anticipate.
Per ottenere la concessione è necessario presentare domanda d'accordo tra le province, oppure con delibera dell'assemblea per i consorzi; per ottenere i pagamenti statali occorre il rilascio dei certificati di nulla osta del genio civile a seguito della vigilanza sulle opere.
L'articolo 53 è stato modificato dall'articolo 22, comma 1, della legge 13 luglio 1911, n. 774.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.