Testo unicoSez. II

Art. 53

Art. 22 legge 7 luglio 1902, n. 304 e art. 10 legge 30 giugno 1904, n. 293.

In vigore dal 18 ago 1911
Alla provincia ed alle provincie interessate, quando di accordo ne facciano domanda, il ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro potrà, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, concedere la facoltà di eseguire direttamente le opere di 2ª e 3ª categoria, fermi restando i contributi di cui agli . Eguale concessione potrà essere data al comune od ai comuni interessati nonché al consorzio degli interessati su domanda deliberata dall'assemblea. Lo Stato pagherà la sua quota parte di spesa in relazione al progresso dei lavori ed in base a certificati di nulla osta da rilasciarsi dall'ufficio del genio civile, cui è affidata la vigilanza delle opere. Al costo effettivo delle opere che, comprese le spese impreviste, risulta dal progetto approvato, sarà aggiunto nei certificati del genio civile il 12 per cento in favore del concessionario. Qualora i concessionari intendessero anticipare i lavori e le spese rispetto ai pagamenti dello Stato commisurati agli stanziamenti di bilancio, avranno diritto all'interesse del 4 per cento annuo dalla data del certificato di nulla osta del genio civile a quella dell'emissione del decreto di rimborso.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-53

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