Testo unico›Sez. II
Art. 55
Art. 24 legge 7 luglio 1902, n. 304.
In vigore dal 22 ott 1904
Gli uffici del Catasto debbono fornire tutte le notizie e gli elementi da essi posseduti che siano necessari per la formazione e conservazione degli elenchi delle proprietà interessate e dei registri catastali dei Consorzi, e per la compilazione dei ruoli delle contribuzioni, mediante il solo rimborso delle spese effettive per tale scopo incontrate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-07-25;523#art-tu-55