RegolamentoTitolo VII

Art. 166

In vigore dal 12 ago 1904
Delle cave di prestito lungo le ferrovie e le strade ordinarie nell'agro romano, il Ministero fa compilare gli elenchi dall'ufficio del genio civile. In base agli elenchi il prefetto emette le ordinanze e le notifica ai proprietari dei fondi, nei quali sono poste le cave prefiggendo il termine necessario per l'esecuzione dei lavori di prosciugamento. Quando è stata presentata domanda di sussidio giusta l', capoverso ultimo, della legge 7 luglio 1902, il termine decorre dalla relativa decisione del Ministero, e il sussidio accordato viene corrisposto in base a certificato del Genio civile che attesta il completo prosciugamento della cava mediante colmata o canalizzazione. Decorso infruttuosamente il termine stabilito per l'esecuzione dei lavori, il prefetto può provvedere d'ufficio.
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