RegolamentoTitolo VII

Art. 163

In vigore dal 12 ago 1904
Gli assistenti assunti in servizio dal Ministero dei Lavori Pubblici per la durata dei singoli lavori di bonifica, à termini dell' della legge 7 luglio 1902, n. 333, sono retribuiti con l'assegno di L. 150 mensili. Ricevono pure una indennità mensile, variabile da lire 30 a lire 60, quando risiedono in località isolate o malariche, o debbono percorrere giornalmente non meno di dieci chilometri per andare sui lavori e tornare alla residenza nel luogo fissato dall'ufficio del Genio civile.
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