Regolamento›Titolo VII
Art. 163
In vigore dal 12 ago 1904
Gli assistenti assunti in servizio dal Ministero dei Lavori Pubblici per la durata dei singoli lavori di bonifica, à termini dell' della legge 7 luglio 1902, n. 333, sono retribuiti con l'assegno di L. 150 mensili.
Ricevono pure una indennità mensile, variabile da lire 30 a lire 60, quando risiedono in località isolate o malariche, o debbono percorrere giornalmente non meno di dieci chilometri per andare sui lavori e tornare alla residenza nel luogo fissato dall'ufficio del Genio civile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-163