RegolamentoCapo III

Art. 160

In vigore dal 12 ago 1904
Le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le opere di bonifica di prima e di seconda categoria già eseguite, in corso di esecuzione e da eseguirsi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-160

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