Regolamento›Capo III
Art. 160
In vigore dal 12 ago 1904
Le disposizioni del presente titolo si applicano indistintamente a tutte le opere di bonifica di prima e di seconda categoria già eseguite, in corso di esecuzione e da eseguirsi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-160