Art. 1

In vigore dal 12 ago 1904
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vedute le leggi 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi; Veduto il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per l'esecuzione della citata legge 22 marzo 1900; Sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici e il Consiglio di Stato; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici, di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195, testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, il quale sarà vidimato, d'ordine Nostro, dai Ministri dei Lavori Pubblici, del Tesoro e dell'Agricoltura, Industria e Commercio. È abrogato il regolamento 21 ottobre 1900, n. 409, per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 maggio 1904. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. L. Luzzatti. Tedesco. Rava. Visto, Il Guardasigilli: Ronchetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-rd-1

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo