RegolamentoTitolo VII

Art. 170

In vigore dal 12 ago 1904
Nei casi di cui all' del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, i consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento, a norma dell'articolo precedente, solo in quanto sieno compatibili con quelle delle leggi 25 giugno 1882, n. 869, 6 agosto 1893, n. 463, e dei rispettivi atti di concessione. Visto, d'ordine di Sua Maestà: Il Ministro dei Lavori Pubblici TEDESCO. Il Ministro del Tesoro L. LUZZATTI. Il Ministro d'Agricoltura, Industria e commercio RAVA.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-170

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