Regolamento›Titolo VII
Art. 170
In vigore dal 12 ago 1904
Nei casi di cui all' del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, i consorzi di esecuzione debbono uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento, a norma dell'articolo precedente, solo in quanto sieno compatibili con quelle delle leggi 25 giugno 1882, n. 869, 6 agosto 1893, n. 463, e dei rispettivi atti di concessione.
Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il Ministro dei Lavori Pubblici
TEDESCO.
Il Ministro del Tesoro
L. LUZZATTI.
Il Ministro d'Agricoltura, Industria e commercio
RAVA.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1904-05-08;368#art-r-170