Statuto

Art. 29

In vigore dal 26 apr 1902
Il consiglio ha facoltà di continuare a mantenere nel convitto gli orfani, attualmente in esso ricoverati, appartenenti a famiglie di sanitari bisognosi, morti prima della promulgazione della legge 7 luglio 1901, sebbene non siano stati contribuenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-29

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