Statuto

Art. 26

In vigore dal 26 apr 1902
Le deliberazioni del consiglio amministrativo debbono essere prese coll'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti. I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti. Quando alcuno degli intervenuti si allontani, o ricusi di firmare, ne sarà fatta menzione. Gli amministratori elettivi che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre mesi consecutivi alle sedute, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio ed il prefetto di Perugia la può promuovere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-26

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