Statuto

Art. 21

In vigore dal 26 apr 1902
Un consigliere, delegato annualmente dal consiglio, concorre col presidente e col segretario al rilascio dei mandati e con essi li sottoscrive. In sua assenza il consigliere anziano lo sostituisce.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-21

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