Statuto

Art. 20

In vigore dal 26 apr 1902
Il vice-presidente risiede in Perugia ed ha tutte le attribuzioni del presidente, quando questi manchi o sia impedito. In mancanza anche del vice-presidente ne assume le funzioni il consigliere anziano.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-20

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