Statuto
Art. 15
In vigore dal 26 apr 1902
Dei nove amministratori, di cui al capoverso 7° dello , tanto se eletti dall'assemblea elettorale che dal consiglio superiore di sanità, quattro almeno debbono essere scelti fra i contribuenti che abbiano residenza nella provincia di Perugia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-15