Art. 15
Statuto

Art. 15

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In vigore dal 26 apr 1902
Dei nove amministratori, di cui al capoverso 7° dello , tanto se eletti dall'assemblea elettorale che dal consiglio superiore di sanità, quattro almeno debbono essere scelti fra i contribuenti che abbiano residenza nella provincia di Perugia.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-15