Statuto

Art. 19

In vigore dal 26 apr 1902
Il presidente rappresenta l'istituto nei rapporti con le autorità costituite e coi privati; convoca e presiede le adunanze consigliari e ne cura la esecuzione dei deliberati; firma i mandati di pagamento, gli ordini e i ruoli di riscossione e tutti i conti e i documenti giustificativi dei mandati; firma la corrispondenza e le circolari discusse e deliberate in consiglio; fa il resoconto morale annuo dell'istituto; sopraintende alla direzione, alla segreteria, all'economato, alla cassa e al personale didattico, amministrativo ed inserviente; invigila il regolare andamento del collegio-convitto; ha, in una parola, la rappresentanza legale e morale dell'ente. In casi urgenti provvede nell'interesse dell'istituto, riferendo poi il suo operato alla prossima adunanza del consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-19

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