Statuto

Art. 17

In vigore dal 26 apr 1902
Il presidente rimane in carica sei anni; il vice-presidente tre anni. I consiglieri elettivi si rinnoveranno per la metà ogni tre anni, e la loro scadenza è determinata per il primo triennio dalla sorte e in appresso dall'anzianità. La qualità di presidente o vice-presidente si perde con la perdita di quella di consigliere.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1902-03-27;81#art-s-17

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